MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 3 gennaio 2001
(Supplemento ordinario n. 24)

  Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000
e   recepimento   delle  direttive  n.  2000/42/CE  e  n.  2000/48/CE
concernenti  i  limiti  massimi  di  residui  di  sostanze attive dei
prodotti  fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine
animale   e   nei   prodotti   di   origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli;  revoca  e  modifica  di  alcuni impieghi relativi ai
prodotti fitosanitari.
                      Il MINISTRO DELLA SANITA'

Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
Visti  gli  articoli  5,  ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19  maggio  2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del  5  settembre  2000,  come integrato e modificato dal decreto del
Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n.
2000/24/CE),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del 16
settembre 2000;
Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30
luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
1993,  concernenti,  tra  l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli  intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di
residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari  tollerate nei prodotti
destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale
19 maggio 2000;
Vista la direttiva della Commissione n. 2000/42/CE del 22 giugno 2000
che  modifica  gli  allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE  del  Consiglio,  che  fissano  le  quantita'  massime dei
residui  di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente
nei  cereali,  nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
Vista la direttiva della Commissione n. 2000/48/CE del 25 luglio 2000
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del
Consiglio,  che  fissano le quantita' massime dei residui di sostanze
attive   contenute  nei  prodotti  fitosanitari  rispettivamente  nei
cereali,  in  alcuni  prodotti  di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli;
Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  emanati  nel  periodo dal 1o aprile 2000 al 15 novembre
2000;
Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva  per  i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive
n.  2000/48/CE  e  n.  2000/42/CE  con  la  quale l'Unione europea ha
fissato  limiti  massimi  di  residui  anche per i valori lasciati in
sospeso  dalle  direttive  94/29/CE,  94/30/CE,  95/38/CE,  95/39/CE,
96/32/CE,   96/33/CE,  98/82/CE,  1999/71/CE,  sulla  base  dei  dati
mancanti prodotti dalle parti interessate;
Considerato   l'esito   del   riesame  degli  impieghi  dei  prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive:  acephate,  aldicarb,
amitraz,    beta-cyflutrin,    benalaxyl,    benfuracarb,    benomyl,
carbendazim,   carbofuran,   carbosulfan,   cyflutrin,   chlormequat,
chlorothalonil,    diazinon,    dicofol,    disulfoton,   endosulfan,
esfenvalerate,   ethephon,   fenarimol,   fenvalerate,  furathiocarb,
lambda-cyhalothrin,   mecarbam,  metalaxyl,  methidathion,  methomyl,
fenbutatin    oxide,   phorate,   pirimiphos-methyl,   propiconazole,
propyzamide,   propoxur,   quinalphos,   thiabendazole,   thiodicarb,
tiofanato-metile,  triazophos  e  triforine,  resosi  necessario  per
verificare il rispetto dei nuovi limiti massimi tollerati;
Considerata   la   necessita'   di   modificare   le   condizioni  di
autorizzazione   di   prodotti   fitosanitari  registrati  in  Italia
contenenti alcune delle combinazioni sostanza attiva/coltura;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:
  a)  i  limiti  massimi  di  residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
   1)  prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di
cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19
maggio 2000;
   2)  cereali,  di  cui  all'allegato  1,  parte  B, del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
   3)  altri  prodotti  vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
   4)  prodotti  di  origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
   5)  altri prodotti di origine animale di cui all'allegato 1, parte
E, del decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000;
  b)  le  revoche  e  le modifiche di impiego per alcune combinazioni
sostanza attiva/coltura.
                               Art. 2.
                      Limiti massimi di residui

1.   Sui   e   nei   prodotti   di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli,  sui  e  nei  cereali  e  su  e  negli altri prodotti
vegetali  sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive
dei  prodotti  fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e
modifica  l'allegato  2  del  decreto  del  Ministro della sanita' 19
maggio  2000,  come  modificato  e integrato dal decreto del Ministro
della sanita' 10 luglio 2000.
2.  Sui  e  nei  prodotti  di  origine  animale sono ammessi i limiti
massimi  di  residui  di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di
cui  all'allegato  2,  il  quale  integra e modifica l'allegato 3 del
decreto  del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e
integrato dal decreto del Ministro della sanita' 10 luglio 2000.
                               Art. 3.
                       Intervalli di sicurezza

1.  Sono  approvati,  tenuto conto delle revoche e delle modifiche di
impiego  di cui all'art. 5, gli intervalli di sicurezza relativi alle
sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del
presente  decreto,  il  quale  integra  e  modifica  l'allegato 5 del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed
integrato dal decreto del Ministro della sanita' 10 luglio 2000.
                               Art. 4.
Revoche  e modifiche di impieghi e prescrizioni per l'adeguamento dei
                        prodotti autorizzati

1. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari
contenenti   le   sostanze   attive   aldicarb,  amitraz,  benalaxyl,
chlormequat,  cyflutrin,  diazinon,  dicofol, disulfoton, endosulfan,
esfenvalerate,       ethephon,      fenarimol,      fenbutatin-oxide,
lambda-cyhalothrin,     metalaxyl,    methomyl,    pirimiphos-methyl,
propiconazole,   propoxur,   propyzamide,   quinalphos,   thiodicarb,
triazophos,  triforine, sono approvate le revoche dell'impiego per le
combinazioni sostanza attiva/coltura di cui all'allegato 4.
2. A conclusione del riesame degli impieghi dei prodotti fitosanitari
contenenti   le   sostanze  attive:  acephate,  cyflutrin,  diazinon,
endosulfan, lambda-cyhalothrin, metalaxyl, methomyl, quinalphos, sono
approvate  le  modifiche  dell'impiego  per  le combinazioni sostanza
attiva/coltura di cui all'allegato 5.
3.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  consentiti  l'immissione  in commercio e l'impiego dei prodotti
fitosanitari,  cosi'  come  individuati al comma 1, che devono essere
etichettati  conformemente alle disposizioni di cui agli allegati 4 e
5 del presente decreto.
4.  I  titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui
etichette   contengono   le   combinazioni   sostanza  attiva/coltura
riportate negli allegati 4 e 5 sono tenuti:
a)  ad  immettere  in  commercio  detti  prodotti in conformita' alle
disposizioni del presente decreto;
b)  a  trasmettere  al  Ministero  della sanita', entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, richiesta di
modifica  delle  autorizzazioni  insieme alle etichette adeguate alle
disposizioni di cui al comma 3, pena la revoca dell'autorizzazione;
c)  per  i  prodotti  giacenti  sia  presso i magazzini delle imprese
produttrici,  sia  presso gli esercizi di vendita, a provvedere entro
il  28  febbraio  2001  alla rietichettatura od a fornire ai titolari
degli  esercizi  stessi  un  fac-simile  di  etichetta  conforme alle
disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente
dei prodotti in questione;
d)  ad  adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli
utilizzatori   dei   prodotti  contenenti  le  combinazioni  sostanza
attiva/coltura riportate nell'allegato 4 e nell'allegato 5.
                               Art. 5.
                Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  19  maggio  2000,  come  modificato  dal  decreto del
Ministro  della  sanita'  10 luglio 2000, non modificate dal presente
decreto.
2.  I  limiti  massimi  di  residuo  delle  seguenti sostanze attive:
acephate,  aldicarb, amitraz, beta-cyflutrin, benalaxyl, benfuracarb,
benomyl,    carbendazim,    carbofuran,    carbosulfan,    cyflutrin,
chlormequat,    chlorothalonil,    diazinon,   dicofol,   disulfoton,
endosulfan,  esfenvalerate,  ethephon,  fenarimol,  fenbutatin-oxide,
fenvalerate,  furathiocarb,  lambda-cyhalothrin, mecarbam, metalaxyl,
methidathion,  methomyl,  phorate,  pirimiphos-methyl, propiconazole,
propyzamide,   propoxur,   quinalphos,   thiabendazole,   thiodicarb,
thiophanate-methyl,  triazophos e triforine, di cui agli allegati 1 e
2, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2001.
Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Roma, 3 gennaio 2001

                                                Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 33
Allegato 1:
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Allegato 2:
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Allegato 3:
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Allegato 4:
doc.1 - doc.2
Allegato 5