MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
PROVVEDIMENTO 12 dicembre 2000 (16)

Inserimento  del  medicinale  "Biotina"  nell'elenco  dei  medicinali
erogabili  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 536,
convertito  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento
del  deficit  multiplo  di  carbossilasi  nelle due forme: deficit di
biotinidasi, deficit di olocarbossilasi sintetasi.
                  LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione del
decreto-legge  21 ottobre  1996,  n. 536, relativo alle misure per il
contenimento  della  spesa farmaceutica e la determinazione del tetto
di  spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996:
  Visto  il  proprio  provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente
l'istituzione   dell'elenco   dei   medicinali   innovativi   la  cui
commercializzazione   e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti  a  sperimentazione  clinica e dei medicinali da impiegare
per  una  indicazione  terapeutica  diversa da quella autorizzata, da
erogarsi a totale carico del servizio sanitario nazionale qualora non
esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del  decreto-legge  21 ottobre 1996,  n.  536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996,  n. 648, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del  19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.
232 del 4 ottobre 2000;
  Visti altresi' i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel
suddetto elenco, dei medicinali:
    "Epoetina  Alfa  e  Beta" (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo
1998);
    "Tetraidrobiopterina"  (Gazzetta  Ufficiale n. 282 del 2 dicembre
1998);
    "Testolattone (Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1999);
    "Arginina,  Interferone Alfa Ricombinante" (Gazzetta Ufficiale n.
50 del 2 marzo 1999);
    "Adenosin   -   Deaminasi   (Adagen)",  "Mifepristone"  (Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1999);
    "Interferone  Alfa Ricombinante", "Mitotane (Lysodren)" (Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1999);
    "Interferone  Alfa  Naturale",  "Interferone  Alfa Ricombinante",
"Temozolomide" (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999);
    "Octreotide" (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1999);
    "Trientine CL." (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999);
    "Ciclosporina  A", "Ribavirina" (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20
dicembre 1999);
    "Epoetina Alfa e Beta", "Zinco Solfato" (Gazzetta Ufficiale n. 58
del 10 marzo 2000;
    "Interferone gamma", "Levocarnitina", "Octreotide", "Verteporfina
(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2000);
    "Mitotane  (Lysodren)" (Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
2000);
    Ac  Cis-Retinoico,  Lamivudina,  Micofenolato  Mofetile (Gazzetta
Ufficiale  n.  219  del  19  settembre 2000, con errata-corrige nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000);
  Atteso  che  specialita'  medicinali  a  base  di  biotina,  seppur
registrate per altre indicazioni terapeutiche, possono costituire una
valida   alternativa  terapeutica  per  il  trattamento  del  deficit
multiplo  di  carbossilasi  nelle  due  forme: deficit di biotinidasi
deficit di olocarbossilasi sintetasi;
  Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali
inseriti  in  elenco,  e' risultata essere di gran lunga inferiore al
tetto fissato dalla legge;
  Considerata   necessaria  una  verifica  periodica  della  spesa  a
consuntivo  data la impossibilita' di definire un preventivo di spesa
attendibile,  in mancanza di dati di incidenza della patologia di che
trattasi;
  Ritenuto  opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia
la  prescrizione  di  detto  medicinale  a totale carico del servizio
sanitario nazionale;
  Ritenuto   necessario   dettare  le  condizioni  alle  quali  detto
medicinale  viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento
concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Vista la propria deliberazione assunta in data 21 novembre 2000;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  medicinale  BIOTINA e' inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del  decreto-legge  21 ottobre  1996,  n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre   1996,   n.   648,  nell'elenco  istituito  col  proprio
provvedimento citato in premessa.
                               Art. 2.
  Il  medicinale  di  cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del
Servizio  sanitario  nazionale  ai  soggetti  che  presentino deficit
multiplo  di  carbossilasi, nelle due forme, deficit di biotinidasi e
deficit  di  olocarbossilasi sintetasi, i quali non possono avvalersi
di valida alter-nativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per
esso  indicate  nell'allegato  1  al  presente  provvedimento, sino a
concorrenza della spesa stanziata.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2000


                             Il Ministro della sanità
                           Presidente della Commissione
                                      Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 15
                                                           Allegato 1

    Denominazione: BIOTINA.
    Indicazione  terapeutica:  deficit multiplo di carbossilasi nelle
due   forme:  deficit  di  biotinidasi,  deficit  di  olocarbossilasi
sintetasi.
    Criteri   di  inclusione:  deficit  di  biotinidasi,  deficit  di
olocarbossilasi sintetasi.
    Criteri di esclusione: nessuno.
    Periodo  di  prescrizione  a totale carico del servizio sanitario
nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.
    Piano terapeutico: 5-40 mg/kg/die (salvo casi in cui in relazione
a  varianti  genetiche possano essere necessari dosaggi sensibilmente
piu' alti).
    Altre  condizioni  da  osservare:  le  modalita'  previste  dagli
articoli  4,  5,  6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in
premessa, in relazione a:
      art.  4:  rilevamento  e  trasmissione dei dati di monitoraggio
clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;
      art.  5:  acquisizione  del  consenso  informato,  modalita' di
prescrizione e di dispensazione del medicinale;
      art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
                    Dati da inserire nel registro

=====================================================================
                                 |Prima del trattamento|3/6/9/12 mesi
=====================================================================
1)    Anamnesi                   |             +       |       +
---------------------------------------------------------------------
2)    Aminoacidogramma plasmatico|                     |
quantitativo                     |             +       |       +
---------------------------------------------------------------------
3)    Acidi organici urinari     |             +       |       +
---------------------------------------------------------------------
4)    Ammoniemia                 |             +       |       +
---------------------------------------------------------------------
5)    Lattacidemia               |             +       |       +
---------------------------------------------------------------------
6)    Emogasanalisi              |             +       |       +
---------------------------------------------------------------------
7)    Visita oculistica          |             +       |  2-3 anni