MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 25 gennaio 2001 (15)

Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di
credito  del  Tesoro "zero coupon" (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio
2001 e scadenza 31 dicembre 2002, terza e quarta tranche.
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 22
gennaio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a lire 8.759 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visto  il  proprio  decreto in data 8 gennaio 2001, con il quale e'
stata  disposta  l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi
"CTZ-24" con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del tesoro "zero coupon";
    Visto  il  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza  tranche di "CTZ-24", con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza
31  dicembre 2002, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro,
di  cui  al  decreto  ministeriale  dell'8 gennaio 2001, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal  citato decreto ministeriale dell'8 gennaio
2001.
                               Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1,  dovranno  pervenire, con
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato
decreto  ministeriale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno
26 gennaio 2001.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno  eseguite le operazioni d'asta con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'8
gennaio 2001.
                               Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche
dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza
tranche  e  verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli
12   e   13   del  citato  decreto  dell'8 gennaio  2001,  in  quanto
applicabili;  il collocamento della tranche supplementare avra' luogo
al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla
tranche di cui all'art. l del presente decreto.
     Gli   "specialisti"   potranno   partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 29 gennaio 2001.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime  tre aste dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art. 1,
del  presente  decreto,  ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
                               Art. 4.
  Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel
collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori
assegnatari il 31 gennaio 2001, al prezzo di aggiudicazione.
  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via
automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
  Il  versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in
lire  italiane  dell'emissione,  sulla  base del tasso di conversione
irrevocabile  lira/euro  di  1936,27, in applicazione dell'art. 8 del
decreto  legislativo  n.  213  del 1998, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2001; la sezione di Roma della
tesoreria  provinciale  dello Stato rilascera', per detto versamento,
apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
                               Art. 5.
  L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2002, fara' carico ad appositi capitoli
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  stesso  e
corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3)
per  l'importo  pari  al  netto  ricavo  delle singole tranches ed al
capitolo  2935  (unita'  previsionale  di base 3.1.5.3) per l'importo
pari  alla  differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle
tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
    Il  presente  decreto  verra'  trasmesso per il visto all'ufficio
centrale  di  bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Visco