DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2001 (1)
Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto datato 8 giugno 2000, con il quale e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), per effetto della decadenza del dottor Franco Carmelino Caputo dalla carica di sindaco conseguente alla ineleggibilita' dichiarata con sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 20 ottobre 1999, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro in data 15 febbraio 2000; Visto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15284/00, in data 6 novembre 2000, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilita' del dott. Caputo alla carica di sindaco del comune sopraindicato; Ritenuto, pertanto, che e' venuto meno il presupposto di legge in base al quale e' stato disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, lo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza); Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante; Decreta: Il provvedimento, in data 8 giugno 2000, di scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) e' revocato. Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2001 CIAMPI Bianco, Ministro dell'internoAllegato AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Il consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), e' stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Franco Carmelino Caputo. Successivamente, con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 8 giugno 2000, il predetto civico consesso e' stato sciolto per la decadenza del sindaco conseguente alla ineleggibilita' dichiarata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 15 febbraio 2000. A seguito del ricorso proposto dal dott. Caputo, la Corte di cassazione, con decisione n. 15284/00, resa in data 6 novembre 2000, ha cassato la sentenza impugnata, in riforma della quale ha affermato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilita' dell'interessato alla carica di sindaco del comune di Paterno Calabro. Considerato che in tal modo e' venuto meno il presupposto in base al quale era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, si reputa necessario provvedere a revocare il relativo provvedimento di rigore. Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del provvedimento dissolutorio adottato nei confronti del comune di Paterno Calabro (Cosenza) in data 8 giugno 2000. Roma, 16 gennaio 2001 Il Ministro dell'interno: Bianco