DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2001 (1)

Revoca dello scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto  il  proprio  decreto datato 8 giugno 2000, con il quale e'
stato  disposto  lo  scioglimento  del  consiglio comunale di Paterno
Calabro  (Cosenza),  per  effetto  della  decadenza del dottor Franco
Carmelino   Caputo   dalla   carica   di   sindaco  conseguente  alla
ineleggibilita'  dichiarata  con  sentenza  emessa  dal  Tribunale di
Cosenza in data 20 ottobre 1999, confermata dalla Corte di appello di
Catanzaro in data 15 febbraio 2000;
    Visto  che  la  Corte di cassazione, con sentenza n. 15284/00, in
data  6 novembre  2000,  in riforma della sentenza di primo grado, ha
dichiarato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilita' del
dott. Caputo alla carica di sindaco del comune sopraindicato;
    Ritenuto, pertanto, che e' venuto meno il presupposto di legge in
base  al  quale  e'  stato  disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1,
lettera  b),  n.  1,  della  legge  8 giugno  1990,  n. 142, al tempo
vigente,  lo  scioglimento  del consiglio comunale di Paterno Calabro
(Cosenza);
    Vista  la  relazione  allegata  al  presente  decreto  e  che  ne
costituisce parte integrante;
                              Decreta:
    Il  provvedimento,  in  data  8  giugno 2000, di scioglimento del
consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) e' revocato.
      Dato a Roma, addi' 26 gennaio 2001

                               CIAMPI

                              Bianco, Ministro dell'interno
                                                             Allegato

                   AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Il  consiglio  comunale  di  Paterno  Calabro (Cosenza), e' stato
rinnovato  nelle  consultazioni  elettorali  del  13 giugno 1999, con
contestuale  elezione  del  sindaco  nella  persona  del dott. Franco
Carmelino  Caputo.  Successivamente, con provvedimento del Presidente
della  Repubblica  in data 8 giugno 2000, il predetto civico consesso
e'  stato  sciolto  per  la  decadenza  del  sindaco conseguente alla
ineleggibilita'  dichiarata  dalla  Corte di appello di Catanzaro con
sentenza in data 15 febbraio 2000.
    A  seguito  del  ricorso  proposto  dal dott. Caputo, la Corte di
cassazione,  con decisione n. 15284/00, resa in data 6 novembre 2000,
ha cassato la sentenza impugnata, in riforma della quale ha affermato
l'inesistenza    della    dedotta    ipotesi    di    ineleggibilita'
dell'interessato  alla  carica  di  sindaco  del  comune  di  Paterno
Calabro.
    Considerato che in tal modo e' venuto meno il presupposto in base
al quale era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di
Paterno  Calabro  (Cosenza),  ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera
b),  n.  1,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, si
reputa  necessario provvedere a revocare il relativo provvedimento di
rigore.
    Mi  pregio,  pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito  schema  di  decreto  con  il quale si provvede a disporre la
revoca  del  provvedimento  dissolutorio  adottato  nei confronti del
comune di Paterno Calabro (Cosenza) in data 8 giugno 2000.
      Roma, 16 gennaio 2001
                                     Il Ministro dell'interno: Bianco